Regolamento dell’Organo di mediazione

Per le condizioni quadro applicabili all’Ufficio del Mediatore, si vedano gli articoli da 15.1 a 15.7 degli statuti.

L’obiettivo dell’attività dell’Organo di mediazione è quello di trovare soluzioni che possano essere accettate da entrambe le parti, in modo simile ad una conciliazione o mediazione, dopo che le parti in conflitto non sono riuscite a trovare una soluzione consensuale in precedenza.

L’Organo di mediazione non può essere consultato se è già pendente una controversia legale sulla stessa questione o se il problema è già stato trattato da una commissione professionale di un’associazione svizzera.

Prima di intervenire l’Organo di mediazione richiede il necessario esonero dal segreto professionale. Inoltre, le parti coinvolte si impegnano a fornire all’Organo di mediazione le informazioni necessarie per svolgere la sua attività.

L’Organo di mediazione non può decidere l’esito delle controversie. Esso può unicamente offrire suggerimenti e presentare proposte. L’Organo di mediazione segnala se ha l’impressione che determinati accordi comportino svantaggi ingiustificati per una delle parti.

Nel caso in cui la mediazione fallisca, l’Organo di mediazione formula proposte per l’ulteriore procedura.

Dopo la conclusione della mediazione, l’Organo di mediazione può formulare di propria iniziativa ulteriori considerazioni, conclusioni, suggerimenti in merito al conflitto, e informa il comitato direttivo in modo adeguato a tale proposito.

Nel rapporto di gestione annuale presentato all’assemblea dei soci, in linea di principio, vengono riportati solamente il numero e l’argomento generale dei reclami.

Tutte le informazioni vengono fornite in forma anonimizzata. A parte questi casi, l’Organo di mediazione non trasmette alcuna informazione a terzi. I documenti vengono archiviati in conformità all’obbligo di conservazione in vigore.

Deciso dal comitato direttivo di EMDR Svizzera il 29 settembre 2022.