Statuti dell’associazione EMDR Svizzera

I. Basi

1. Nome, forma giuridica e sede

  1. 1 Il nome «EMDR Svizzera» (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Svizzera) è il nome di un’associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
  2. L’associazione ha la sua sede nel luogo in cui si trova la sua segreteria.
  3. L’associazione non ha legami politici né religiosi e non persegue scopi di lucro.

2. Scopo dell’associazione

  1. L’associazione sostiene lo sviluppo di EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), stabilisce e promuove gli standard di qualità del metodo terapeutico EMDR e promuove la diffusione del metodo terapeutico in Svizzera allo scopo di ridurre le sofferenze delle persone.
  2. Ulteriori scopi dell’associazione sono:
    a. Stabilire, mantenere e garantire gli standard di qualità di EMDR Europe per la ricerca, la formazione e la prassi nell’ambito EMDR.
    b. Garantire e implementare gli standard di qualità di EMDR Europe nell’ambito della formazione di base, del perfezionamento professionale e dell’aggiornamento continuo delle docenti e dei docenti della formazione EMDR. Il riconoscimento della formazione di base, del perfezionamento professionale e dell’aggiornamento continuo attraverso formatori certificati EMDR Europe dipende dai requisiti specifici dei singoli paesi e viene valutato individualmente dal comitato direttivo, caso per caso.
    c. Il supporto dell’attività di coordinamento di EMDR in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
    d. L’affiliazione in qualità di socio a EMDR Europe.

3. Mezzi finanziari

  1. I mezzi finanziari impiegati per il raggiungimento degli scopi dell’associazione consistono in:
    a. Quote associative fissate dall’assemblea generale su richiesta del comitato direttivo;
    b. Ricavi provenienti da manifestazioni e dal patrimonio sociale;
    c. Donazioni e liberalità di ogni genere.
  2. Le quote associative vengono riscosse per ogni anno civile. Esse sono dovute entro e non oltre il 30 giugno del rispettivo anno civile per il quale sono state riscosse.
  3. Anche i soci del comitato direttivo sono tenuti a versare la quota associativa.
  4. Gli obblighi finanziari dei soci dimissionari o esclusi perdurano in ogni caso fino alla fine dell’anno civile.
  5. In caso di dimissioni o di esclusione dei soci o in caso di scioglimento dell’associazione non sussisterà il diritto al rimborso delle quote, delle donazioni o di altre liberalità versate.

II. Adesione in qualità di socio

4. Requisiti

Possono diventare soci solo le persone fisiche che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a. Completamento con successo di almeno un seminario introduttivo di livello 1 riconosciuto da EMDR Europe; e
b. b. Autorizzazione ad utilizzare il titolo di «psicoterapeuta riconosciuto a livello federale», il titolo di «medico specialista in psichiatria e psicoterapia» o il titolo di «medico specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale FMH».

5. Presentazione della domanda di adesione

  1. Le domande di adesione per i soci devono essere presentate per iscritto alla segreteria dell’associazione all’attenzione del comitato direttivo, utilizzando il modulo ufficiale dell’associazione.
  2. La domanda deve essere accompagnata dalla prova del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 4 di cui sopra. In particolare, è necessario allegare alla domanda una copia del certificato / di una conferma di avere superato con successo un seminario introduttivo di livello 1 riconosciuto da EMDR Europe, nonché una copia dell’autorizzazione all’uso del titolo di specialista ai sensi dell’art. 4, lett. b, di cui sopra.

6. Decisione in merito alla domanda

  1. Il socio del comitato direttivo responsabile del settore esamina la correttezza formale delle domande. In caso di carenze formali, quest’ultimo potrà rinviare la domanda al / alla richiedente per una rettifica.
  2. La decisione sull’ammissione dei soci spetta al comitato direttivo, che decide con maggioranza semplice. La decisione di ammissione del comitato direttivo è definitiva. Non esiste la possibilità di presentare ricorso all’assemblea generale.

7. Estinzione dell’adesione in qualità di socio

L’adesione in qualità di socio si estingue in seguito a dimissione, esclusione o decesso.

8. Dimissioni ed esclusione di soci

  1. Le dimissioni possono essere consegnate per iscritto in anticipo per la fine di un anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate all’associazione per iscritto. La lettera di dimissioni deve essere indirizzata alla segreteria dell’associazione all’attenzione del comitato direttivo.
  2. Un socio può essere espulso dal comitato direttivo in qualsiasi momento senza indicazione dei motivi. Il comitato direttivo decide a maggioranza semplice.
  3. Il socio escluso può presentare ricorso contro una decisione di esclusione del comitato direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica scritta alla successiva assemblea generale. Il ricorso deve essere indirizzato per iscritto alla segreteria dell’associazione all’attenzione del comitato direttivo. L’assemblea generale deciderà in modo definitivo a maggioranza semplice dei soci presenti in merito al ricorso.

9. Obblighi dei soci

  1. I soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione dello scopo dell’associazione. In particolare, essi devono pagare le quote associative e rispettare gli statuti e tutte le altre decisioni e tutti i regolamenti vincolanti.
  2. I soci sono tenuti a rispettare le direttive etiche di EMDR Europe.
  3. I soci sono tenuti a rispettare i criteri di «good standing» stabiliti da EMDR Europe.
  4. I soci sono tenuti ad informare tempestivamente e in modo proattivo il comitato direttivo in merito a qualsiasi circostanza che possa influire sui loro requisiti in quanto soci e/o sulla loro certificazione e ricertificazione. Tale informazione deve essere indirizzata per iscritto alla segreteria dell’associazione all’attenzione del comitato direttivo.

III. Organizzazione

10. Organi

Gli organi dell’associazione sono:
a. l’assemblea generale;
b. il comitato direttivo;
c. l’ufficio di revisione;
d. la segreteria;
e. l’Organo di mediazione.

11. L’assemblea generale

  1. L’assemblea generale è l’organo superiore dell’associazione. Fra le sue competenze rientrano in particolare:
    a. Elezione e revoca dei soci del comitato;
    b. Elezione dei revisori dei conti;
    c. Accettazione dei conti dell’associazione;
    d. Discarico al comitato direttivo;
    e. Determinazione delle quote a carico dei soci;
    f. Delibere sull’adozione e la modifica degli Statuti;
    g. Decisioni sui ricorsi contro le delibere di esclusione del comitato direttivo;
    h. Elezione dell’Organo di mediazione;
    i. Delibera sullo scioglimento dell’associazione;
    j. Delibere su questioni riservate all’assemblea generale in base alla legge o agli Statuti o sottoposte ad essa dal comitato direttivo.
  2. L’assemblea generale è convocata dal/la presidente del comitato direttivo su delibera del comitato direttivo stesso. Deve inoltre essere convocata se almeno un quinto dei soci lo richiede per iscritto. La richiesta deve essere presentata per iscritto alla segreteria dell’associazione all’attenzione del comitato direttivo.
  3. L’assemblea generale ordinaria si tiene una volta all’anno.
  4. L’assemblea generale straordinaria deve tenersi entro tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra.
  5. La riunione è convocata tramite posta elettronica. L’assemblea generale deve essere convocata almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale ordinaria e almeno 10 giorni prima dell’assemblea generale straordinaria. Essa deve contenere le trattande dell’ordine del giorno.
  6. Le domande devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell’assemblea generale ordinaria e 5 giorni prima dell’assemblea generale straordinaria. Tali domande non devono essere annunciate (aggiunte all’ordine del giorno) in anticipo. L’obbligo di iscrivere le trattande all’ordine del giorno ai sensi del paragrafo 5 non si applica a tali domande e l’art. 67, capoverso 3, del Codice civile è escluso a tale proposito.
  7. Qualsiasi assemblea generale debitamente convocata potrà deliberare validamente indipendentemente dal numero di soci presenti.
  8. All’assemblea generale, ogni socio dispone di un voto.
  9. I soci possono deliberare a maggioranza semplice dei soci presenti, salvo il caso in cui la legge o gli statuti dispongano altrimenti. Le modifiche degli statuti richiedono una maggioranza di due terzi dei soci presenti. Le modifiche degli scopi dell’associazione richiedono la maggioranza di tre quarti dei soci presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
  10. Le delibere dell’associazione vengono verbalizzate. Nel verbale devono essere riportati in particolare l’ora e il luogo della riunione nonché i nomi delle persone presenti.
  11. Indipendentemente dal numero di partecipanti previsto e senza rispettare il periodo di invito, il comitato direttivo è autorizzato a disporre che i partecipanti possano esercitare i loro diritti esclusivamente in forma elettronica (la cosiddetta assemblea generale online). Il comitato direttivo decide a maggioranza semplice.

12. Il comitato direttivo

  1. Il comitato direttivo gestisce gli affari quotidiani e rappresenta l’associazione verso l’esterno. Sono di sua competenza tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dagli statuti a un altro organo dell’associazione. Esso ha la facoltà di delegare compiti ai soci. Inoltre, è responsabile della supervisione della segreteria.
  2. Il comitato direttivo è composto da almeno tre soci dell’associazione. Esso si costituisce in modo autonomo.
  3. La durata del mandato è di due anni. Dopo la scadenza del mandato, i poteri del comitato direttivo decadono solamente al momento dell’elezione di un nuovo comitato direttivo. La rielezione è possibile. In caso di dimissioni premature di un socio del comitato, l’assemblea generale procederà a un’elezione suppletiva.
  4. Due soci del comitato direttivo firmeranno collettivamente per l’associazione.
  5. Il comitato direttivo può deliberare validamente se sono presenti almeno tre soci. Le sue delibere sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del/della presidente è decisivo.
  6. Il comitato direttivo si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. Ogni socio del comitato direttivo può richiedere la convocazione di una riunione, indicandone i motivi.
  7. A condizione che nessun socio del comitato direttivo richieda una deliberazione orale, le delibere possono essere adottate mediante lettera circolare (anche via e-mail).
  8. Le delibere del comitato direttivo vengono verbalizzate. Nel verbale delle delibere devono essere indicati in particolare, l’ora e il luogo della riunione e i nomi delle persone presenti.
  9. Il comitato direttivo ha diritto a una remunerazione. L’assemblea generale determina la remunerazione su proposta del comitato direttivo a maggioranza semplice.
  10. Il comitato direttivo emana un regolamento dell’organizzazione.

13. L’ufficio di revisione

  1. L’ufficio di revisione è responsabile del controllo annuale della contabilità. Esso presenta una relazione e una domanda al comitato direttivo all’attenzione dell’assemblea generale.
  2. L’assemblea generale elegge almeno due revisori. Possono essere nominati revisori sia persone fisiche sia giuridiche.
  3. La durata del mandato è di due anni. Alla scadenza del mandato, i poteri dei revisori decadono solamente con l’elezione di un nuovo ufficio di revisione. La rielezione è possibile. In caso di dimissioni premature di un revisore, l’assemblea generale procederà ad un’elezione suppletiva.

14. La segreteria

  1. La segreteria è responsabile dell’amministrazione dell’associazione, a condizione che non vi provveda già il comitato direttivo. In particolare, essa è responsabile della stesura dei verbali, della corrispondenza dell’associazione, dell’esame preliminare delle domande di adesione, della riscossione delle quote associative, della riscossione delle certificazioni e ricertificazioni, della preparazione delle certificazioni e delle ricertificazioni, della preparazione delle riunioni del comitato direttivo e della tenuta della contabilità.
  2. Il comitato direttivo elegge la segreteria a maggioranza semplice.

15. Organo di mediazione

  1. L’Organo di mediazione ha lo scopo di rafforzare la fiducia tra paziente e terapeuta in relazione all’esercizio della forma di psicoterapia EMDR da parte dei soci dell’associazione e di mediare nei conflitti tra le parti.
  2. L’Organo di mediazione:
    a. fornisce informazioni ai soci e ai pazienti che necessitano consigli in caso di conflitti acuti o incombenti;
    b. funge da mediatore nei conflitti;
    c. accetta richieste e reclami da esaminare, presenta proposte alle parti interessate e può formulare raccomandazioni;
    d. non ha alcun potere decisionale;
    e. garantisce la riservatezza;
    f. si attiva solo su richiesta.
  3. L’Organo di mediazione è composto da almeno due persone. Se possibile, deve essere eletto un numero uguale di persone di sesso femminile e maschile. Inoltre, per quanto possibile, nell’Organo di mediazione dovrebbero essere rappresentate le lingue nazionali tedesco, francese e italiano. Il comitato direttivo propone all’assemblea generale dei soci idonei.
  4. I soci del comitato direttivo non possono essere contemporaneamente soci dell’Organo di mediazione.
  5. La durata del mandato è di quattro anni. Dopo la scadenza del mandato, i poteri decadono solamente con l’elezione di un nuovo Organo di mediazione. La rielezione è possibile. In caso di dimissioni premature di un socio, l’assemblea generale procederà a un’elezione suppletiva.
  6. L’Organo di mediazione riferisce al comitato direttivo in modo appropriato all’attenzione dell’assemblea generale.
  7. Il comitato direttivo emana un regolamento dell’Organo di mediazione.

IV. Responsabilità

16. Responsabilità dei soci

Dei debiti dell’associazione risponde solamente il patrimonio dell’associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

17. Responsabilità del comitato direttivo

La responsabilità del comitato direttivo è esclusa nella misura consentita dalla legge.

V. Certificazione e ricertificazione

18. Certificazione

  1. L’associazione può certificare i propri soci. Essa può:
    a. certificare i certificati EMDR Europe, considerando che i requisiti della certificazione EMDR Europe sono i requisiti minimi oltre i quali può andare l’associazione;
    b. certificare i propri certificati.
  2. Solamente i soci dell’associazione possono essere certificati. Se l’adesione cessa, anche la certificazione cessa immediatamente e automaticamente.
  3. Il comitato direttivo stabilisce i requisiti per la certificazione e le modalità di presentazione della domanda a maggioranza semplice. A tale scopo emana un regolamento.
  4. La decisione definitiva sulla certificazione dei soci spetta al comitato direttivo.

19. Ricertificazione

  1. L’associazione può ricertificare i propri soci. Esso può:
    a. ricertificare i certificati di EMDR Europe, considerando che i requisiti della certificazione EMDR Europe sono i requisiti minimi oltre i quali può andare l’associazione;
    b. ricertificare i propri certificati.
  2. Solo i soci dell’associazione possono essere ricertificati. Se l’affiliazione in qualità di socio cessa, anche la ricertificazione cessa immediatamente e automaticamente.
  3. Il comitato direttivo stabilisce i requisiti per la ricertificazione e le modalità di presentazione della domanda a maggioranza semplice. A tale scopo emana un regolamento.
  4. La decisione definitiva sulla ricertificazione dei soci spetta al comitato direttivo.

VI. Disposizioni finali

20. Scioglimento dell’associazione

  1. Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con una delibera dell’assemblea generale e con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
  2. La liquidazione deve essere effettuata dal comitato direttivo, a meno che l’assemblea generale non nomini dei liquidatori speciali.
  3. In caso di scioglimento dell’associazione, i beni dell’associazione passeranno a EMDR Europe per essere utilizzati per la promozione dell’EMDR. In assenza di EMDR Europe, il patrimonio dell’associazione passerà a un’organizzazione esente da imposte che persegua uno scopo identico o simile a quello di EMDR Svizzera.

21. Entrata in vigore

I presenti statuti entreranno in vigore in data 30.09.2022. A partire da tale data gli statuti del 29.09.1998 e le successive modifiche saranno abrogati.